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Le due facce della libertà religiosa
 
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DIRITTI DELL OUMO
Commissione Tributaria di Ravenna conferma la LIBERTÀ RELIGIOSA

La decisione che cancella un accertamento IVA del 1994 si basa sulla sentenza della Corte di Cassazione che aveva rovesciato quella della Corte d’Appello di Milano


 C
on una significativa sentenza che conferma la natura religiosa e senza scopo di lucro della Chiesa di Scientology e delle sue attività, nel dicembre 1999 la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna ha annullato un accertamento emesso dall’Ufficio IVA di Ravenna nei confronti della Chiesa di Scientology locale per l’anno 1994.

L’Ufficio IVA aveva basato l’accertamento sulla sentenza della Corte d’Appello di Milano riguardante un caso diverso che interessava la Chiesa di Scientology. Quella sentenza appellata, in seguito cancellata dalla Corte di Cassazione, ha fornito all’Ufficio IVA di Ravenna la giustificazione per porre la Chiesa di Scientology nella categoria “struttura commerciale” e quindi soggetta a tasse commerciali.

La Commissione Tributaria Provinciale ha notato che la Corte di Cassazione, nel ribaltare la sentenza della Corte d’Appello di Milano, aveva osservato che, “l’accertamento, in concreto, dell’esistenza di una confessione religiosa andava effettuato, in mancanza di una definizione legislativa del concetto di confessione religiosa, sulla base dei parametri e dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale ... “Nulla quaestio” quando sussiste un’intesa con lo Stato e, in mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o, comunque, dalla comune considerazione.”

Di conseguenza, la Commissione Tributaria ha esaminato tutte le informazioni pertinenti, tra cui “precedenti riconoscimenti pubblici” e, “non solo, poiché dall’esame dello statuto dell’Associazione [Chiesa di Scientology] di Ravenna, risultavano chiaramente sussistenti, nel caso in oggetto, tutti gli elementi costitutivi di una confessione religiosa: un’organizzazione di fedeli, un messaggio, un insegnamento ed una pratica salvifica.”

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“RISULTAVANO CHIARAMENTE SUSSISTENTI .... TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UNA CONFESSIONE RELIGIOSA: UN’ORGANIZZAZIONE DI FEDELI, UN MESSAGGIO, UN INSEGNAMENTO ED UNA PRATICA SALVIFICA.”
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La Commissione Tributaria ha trovato che “nessun dubbio” che la Chiesa di Ravenna “fosse una confessione religiosa, non solo, poiché essa rivolgeva, anche e per di più, tutta la propria attività esclusivamente ai fedeli ed adepti ... tale attività fosse svolta in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione, dal momento che l’opera di diffusione del messaggio religioso, di insegnamento dello stesso, di assistenza religiosa e pastorale, di formazione e di pratica di salvezza era la finalità stessa ed istituzionale della Chiesa di Scientology di Ravenna.”

La Commissione Tributaria ha deciso che ciò include “la vendita di libri, riviste, pubblicazioni e quant’altro attiene alla divulgazione e alla diffusione del “credo” di Scientology, in un’ottica di mero servizio reso agli adepti ed ai fedeli.” Ne consegue, continua la Commissione, che “non esiste in alcun modo un ‘utile’ mercantile e le plusvalenze sono tutte riversate, senza eccezione alcuna, nella Chiesa onde essa possa continuare a fornire agli associati il servizio che offre e possa pagarne tutti i fattori.”

La Commissione si è inoltre basata sui risultati di un procedimento penale promosso dalla Procura di Ravenna che nel 1994 aveva ordinato le ispezioni che portarono all’accertamento. Quel procedimento penale era stato archiviato con sentenza passata in giudicato che sanciva: “Trattasi, quindi, di associazione religiosa, che rimane nei limiti prefissati dallo statuto, e non va oltre le finalità d’istituto. Non può essere considerata una impresa, né che - comunque - svolga attività commerciale, in senso largo del termine. Non è, in altri termini, soggetto passivo di diritto tributario.”

Per queste ed altre ragioni specificate nella sentenza, tra cui la mancanza di alcuna prova da parte dell’Ufficio IVA che negasse la natura religiosa delle attività della Chiesa, “[e]ra convinzione della Commissione che la ‘opera’ della ‘Chiesa’ dovesse ritenersi comprensiva, in senso lato, anche di tutto ciò che atteneva alla vendita di libri, riviste, pubblicazioni e di quant’altro inerisse la deregulazione e la diffusione della ’verità e del credo’ della confessione ‘de quo’.

‘Conseguentemente’, continua la Commissione, “tutte le ‘entrate’, nelle forme più varie e più disparate della ‘Chiesa’ andavano intese come i mezzi e le risorse necessarie per garantire ai fedeli il ‘servizio religioso’ pagandone tutti i relativi fattori; ciò ovviamente, al di fuori di ogni ottica e di ogni logica commerciale o mercantile.”

Pertanto, la Commissione riteneva la “attività complessiva” della “Chiesa di Scientology” rientrante nella previsione normativa... “del caso, laddove essa si configura come consistente in cessione di beni e prestazione di servizi di un’Associazione, senza personalità giuridica e di natura religiosa, nei confronti dei propri Associati, in conformità alle finalità istituzionali.”
(vedi anche Le due facce della libertà religiosa)
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